RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D. Lgs. 24/2023, “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
  • Direttiva EU n. 2019/193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
  • Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 regolamento generale sulla protezione dei dati;
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
 

DESTINATARI E DIFFUSIONE
Può effettuare la Segnalazione qualsiasi soggetto (Segnalante) che si trovi in rapporti lavorativi con la Società, indipendentemente dall’inquadramento giuridico e contrattuale, per uno spazio temporale che va oltre i confini del rapporto di lavoro, vale a dire:

  • lavoratori subordinati o autonomi;
  • lavoratori con contratti atipici, quali quello a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un’agenzia di somministrazione;
  • candidati;
  •  lavoratori in prova;
  • ex lavoratori;
  • volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
  • liberi professionisti e consulenti;
  • subappaltatori;
  • fornitori.
    La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento tramite portale whistleblowing digitale. Per le segnalazioni verbali telefoniche è necessario osservare gli orari indicati al punto 5.3 A della presente procedura.
    La procedura è accessibile:
 
  • In formato elettronico presso sito web della Società (Whistleblowing – Focaccia Group);
  • In formato cartaceo presso le bacheche aziendali
  • Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni e integrazioni successive della Procedura.

Oggetto della Segnalazione

 

  • Il Segnalante PUÒ EFFETTUARE SEGNALAZIONI CIRCONSTANZIATE INERENTI A:
  • Presunte violazioni, istigazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di procedure interne, del codice etico della Società;
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
  • Atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, tutelati ai sensi dell’art. 325 TFUE;
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione di cui ai punti precedenti
 

Non sono prese in considerazione e NON AMMESSE le segnalazioni che:

 
  • Ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il Segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
  • Risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose, prive di prove oggettive
  • Hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto Segnalato;
  • Risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto Segnalato;
  • Concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell’istituto del whistleblowing;
  • Hanno ad oggetto elementi materia della sicurezza e difesa nazionale;
  • Contengono contestazioni o rivendicazioni di carattere personale del Segnalante;
  • Sono inerenti ad aspetti della vita privata del soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale e/o professionale;
  • Contengono lamentele, rivendicazioni o comunicazioni legate a un interesse di carattere personale dello stesso e che attengono ai rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali nel luogo di
    lavoro, ecc.).
    Non usare questo canale per reclami, comunicazioni, suggerimenti.

Canali di segnalazione

Canale Esterno

azionabile solo nei seguenti casi:

  • Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto
    seguito;
  • La persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione
    interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione
    potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un
    pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Portale Whistleblowing

Ad ogni Segnalazione verrà assegnato un codice tracking, attraverso il quale monitorare l’andamento della procedura, nei termini di legge.

Canale verbale

È possibile usufruire del canale telefonico. Tramite questo canale è possibile presentare la propria
segnalazione oppure richiedere l’appuntamento diretto con il gestore. Tutte le segnalazioni orali
verranno registrate e protocollate sulla piattaforma gestionale, per attribuzione dello specifico numero
di protocollo che verrà fornito al segnalante in modo da poter monitorare lo stato di gestione della
stessa. In tal caso la Società garantirà lo svolgimento dell’incontro entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

 

Puoi contattare le seguenti figure, in qualità di RPCT

Divulgazione Pubblica

L’art. 15 del D. Lgs. 24/2023 introduce un’ulteriore possibilità di segnalazione consistente nella c.d. Divulgazione Pubblica.
Con la Divulgazione Pubblica le informazioni sulle violazioni vengono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero
elevato di persone.
Tuttavia, per beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, la Divulgazione Pubblica di violazioni deve avvenire in presenza di una di queste condizioni:

 

  • Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza ricevere risconto entro i termini stabiliti in merito alle
    misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 
  • Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 
  • Il segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso
    concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o
    coinvolto nella violazione stessa.
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